Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 528 Buemi, concernente la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, come risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa», che l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La V Commissione,
sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:
rilevato che:
la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, quantifica gli stessi in 4.343.500 euro a decorrere dall'anno 2007;
la quantificazione degli oneri recata all'articolo 6 appare coerente con quella indicata nella relazione tecnica;
la natura degli oneri derivanti dal provvedimento non sembra tale da consentire di delimitare gli stessi nell'ambito di un tetto di spesa, per cui risulta opportuno introdurre un'esplicita clausola di
gli accantonamenti dei fondi speciali di cui si prevede l'utilizzo recano le necessarie disponibilità;
esprime
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 6 sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468».
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 528 recante «Disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che la necessità di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori sia valutata anche alla luce delle esigenze di socialità e di relazione con l'esterno del minore;
ritenuto che la concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 necessiti di adeguate risorse finanziarie;
ritenuto, infine, che il decreto del ministro della giustizia previsto dall'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 67-bis, debba preferibilmente essere adottato, anziché sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, d'intesa con questi,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 3 dell'articolo 1 del testo, che la possibilità per il giudice di disporre la custodia cautelare presso le case-famiglia protette anziché in carcere si configuri nel caso in cui la persona da sottoporre a custodia cautelare sia una madre con prole di età inferiore a sei anni anziché a dieci e che, al compimento del sesto anno di età, siano di competenza del giudice le valutazioni, nell'interesse del minore, in merito alla sua ulteriore permanenza con la madre presso le case-famiglia;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte allo stanziamento di risorse finanziarie adeguate ai fini dell'attuazione del provvedimento;
c) all'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 67-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».